La diagnosi energetica alla luce del decreto legislativo 102/2014

Obblighi, opportunità e implicazioni.

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014, in recepimento e attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Tale decreto introduce una serie di novità in materia di efficienza energetica per le pubbliche amministrazioni centrali (principalmente i ministeri) e le grandi aziende al fine di conseguire obiettivi nazionali entro il 2020. In particolare, tra le novità, si pone l’accento sulla necessità per le grandi aziende e le pubbliche amministrazioni centrali di dotarsi di uno strumento di analisi dello stato di fatto e di valutazione dei possibili interventi di efficienza energetica quale è la diagnosi energetica.

Chi è soggetto alla diagnosi?

Il D.lgs 102/2014 impone l’obbligo della dotazione di Diagnosi Energetica per le aziende aventi almeno una delle seguenti caratteristiche[1]:

  • Occupano più di 250 dipendenti, il cui fatturato supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro
  • Imprese definite energivore ovvero imprese che hanno le seguenti condizioni[2]:
    • Abbiano utilizzato per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica
    • Il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, ed il valore del fatturato, non sia inferiore al 3%
    • Aziende manifatturiere con codice Ateco compreso tra 10 e 33.
    • Sono esenti dall’esecuzione delle diagnosi energetiche le aziende che hanno deciso di adottare un sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001, poiché nell’applicazione della norma è prevista comunque l’esecuzione della Diagnosi energetica.

Lo stesso obbligo è per tutte le pubbliche amministrazioni centrali che possono, in alternativa, redigere Attestati di Prestazione Energetica secondo D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. con indicazione degli interventi di miglioramento energetico.

Quali sono le sanzioni?

Sulla base dell’Art.16 del D.Lgs 102/2014 le imprese obbligate a redigere la diagnosi energetica qualora non rispettino tale obbligo sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 40.000 €. La diagnosi va inoltre eseguita in conformità alle prescrizioni di cui all’Art.8 del D.Lgs 102/2014, pena sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 20.000 €.

Quali sono le scadenze?

Per la redazione delle diagnosi la scadenza fissata dal decreto è il 5 dicembre 2015; successivamente ogni 4 anni le diagnosi andranno aggiornate con le caratteristiche identificate nell’Allegato 2 al D.Lgs 102/2014. Possono redigere le diagnosi società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell’energia (EGE), o auditor energetici. I risultati della diagnosi sono inviati all’ENEA e all’ISPRA che ne curano la conservazione ed effettuano controlli a campione. ESCO ed EGE dovranno essere rispettivamente certificati secondo UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339 per diagnosi energetiche realizzate a partire da luglio 2016.

Per le spese relative alla redazione delle diagnosi energetiche di PMI si è ancora in attesa di bandi specifici regionali per il cofinanziamento, previsti per il 31 dicembre 2014, ma non ancora pubblicati dal Ministero.

Quale procedura applica More Energy S.r.l.?

La diagnosi energetica è da sempre per More Energy il cardine di qualsiasi progetto di riqualificazione energetica. L’azienda è in grado di fornire questo servizio sulla base delle caratteristiche minime previste dal D.Lgs 102/2014 e basandosi sulla normativa attuale di riferimento, in particolare:

  • Linee guida sull’efficienza energetica (LGEE)
  • Norma UNI 16427 1/2/3/4, metodologia di diagnosi energetica

La diagnosi viene da noi strutturata nei seguenti passaggi:

FASE 1 – Analisi dello stato di fatto

In questa fase vengono fatti sopralluoghi presso l’azienda per la verifica degli aspetti energetici legati all’involucro edilizio, all’impiantistica termica e di condizionamento e all’impiantistica di produzione. Questa fase è propedeutica all’analisi numerica successiva ed è richiesto all’azienda un supporto tecnico per l’accesso ai locali e per l’illustrazione dei processi di produzione legati agli aspetti energetici. Per il miglior completamento di questa fase potranno essere proposte campagne di misura utili alla redazione della Diagnosi.

FASE 2 – Analisi delle criticità

Prima della creazione del modello matematico di diagnosi energetica viene predisposta una prima verifica ed individuazione delle criticità dell’azienda. Ciò permette di concentrare l’analisi su attività specifiche in condivisione con il cliente.

FASE 3 – Definizione del modello di calcolo

Dopo aver completato il sopralluogo e definita la procedura di analisi viene selezionato il modello di calcolo maggiormente idoneo alla stesura della Diagnosi Energetica; la scelta del modello viene lasciata a questa fase in quanto è necessario avere prima un quadro di insieme del contesto energetico della produzione, in modo da proporre il modello che permetta di raggiungere i migliori risultati in termini di affidabilità e programmazione.

FASE 4 – Studio delle criticità simulate e valutazione degli interventi

Questa fase viene sviluppata attraverso un continuo confronto con l’azienda, la diagnosi energetica prevede la definizione degli interventi di mitigazione degli sprechi e riduzione dei consumi. Si sviluppano anche valutazioni tecnologiche utili all’adempimento di norma sulla base delle esigenze dell’azienda e del piano di investimenti futuri. L’attività contempla inoltre lo studio di fattibilità economica con valutazione dei potenziali incentivi, dei piani di rientro economico e degli accessi a bandi di finanziamento Regionale, Nazionale o Europeo.

FASE 5 – Stesura del piano programmatico di intervento (4 anni)

Sulla base di quanto emerso dalle valutazioni tecniche ed economiche, viene redatto un piano di intervento da sottoporre alla committenza, il piano è completo degli obiettivi di efficienza energetica da mantenere, i tempi previsti per l’attuazione e lo studio del sistema di monitoraggio per la verifica dei risultati. Il programma ha una durata di 4 anni e sarà soggetto a verifica al termine della validità della diagnosi energetica (al quarto anno).

Quali sono i vantaggi di un processo continuativo di valutazione energetica?

Fare una diagnosi energetica di un sistema edificio-impianto permette la valutazione della reale prestazione dell’edificio, ma richiede inizialmente conoscenze approfondite dei componenti dell’involucro dell’edificio, nonché dell’impiantistica presente, termica ed elettrica e dei consumi storici. Solo una tale conoscenza del sistema consente di definire i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza e di quantificarne i risparmi ottenibili. Una volta redatta, la diagnosi energetica diventa un ottimo strumento di pianificazione del miglioramento continuo dell’efficienza aziendale, per valutare la bontà di interventi di efficienza energetica da realizzarsi e da aggiornare con i risultati raggiunti, come previsto dai modelli ciclici di gestione aziendale:

pdca

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[1] Riferimento all’articolo 8 comma 1 D.Lgs 102/2014

[2] Attualmente non è specificato il riferimento normativo utile per il D.Lgs. 102/2014, l’unica definizione compare nel testo del ex DL 83/2012, DM 05.04.2013, trattasi di quelle imprese soggette alle agevolazioni fiscali definite dall’AEEGSI.

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